Contravvenzioni e Multe

MULTE

 

  • Illegittimo il verbale se non vengono indicati in maniera precisa e dettagliata i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.

 

 

  • L’art. 201 Codice della Strada prevede che: “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata…”, il verbale deve essere notificato “…con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata…”. Tale principio è stato costantemente ribadito sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità.

 

 

  • Costituendo l’indicazione dei motivi un elemento fondamentale della procedura di contestazione successiva rispetto al momento d’accertamento della violazione, la genericità e contraddittorietà di questi ultimi rende illegittimo il verbale.

 

 

  • E’ ormai giurisprudenza costante e consolidata quella secondo la quale “la limitazione del diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone, altrimenti, l’illegittimità dell’accertamento e degli atti successivi al procedimento

 

 

  • La giurisprudenza di merito ha univocamente seguito l’indirizzo secondo il quale “…le motivazioni che non consentono la contestazione immediata dell’infrazione devono essere indicate e descritte dettagliatamente, non essendo sufficiente una generica ripetizione della norma con una clausola c.d. di stile. Costituendo l’indicazione dei motivi un elemento fondamentale della procedura di contestazione successiva al momento dell’accertamento della violazione, la loro indicazione come mera clausola di stile rende il verbale illegittimo con conseguente annullamento dello stesso…”   

 

  • La contestazione immediata costituisce la regola, mentre la contestazione mediante notifica l’eccezione (cfr. art. 201 D.Lgs 30/04/1992 n. 285); tale possibilità, dunque, non può mai essere considerata un mezzo alternativo di contestazione, ma impone a chi se ne avvale la presenza di un fattore ostativo alla immediata contestazione del tutto eccezionale che richiede, conseguentemente, una motivazione puntuale, analitica ed esaustiva, onde poterne accertare l’effettiva sussistenza

 

 

  • Illegittimo il verbale se non viene indicato il certificato di taratura dell’autovelox. Le apparecchiature elettroniche costituiscono un valido strumento per l’accertamento della velocità solo quando agli atti esista la prova della loro efficienza; a tal fine non è sufficiente il controllo eseguito dagli agenti di Polizia i quali potrebbero limitarsi a constatare solo ed esclusivamente che lo strumento è in grado di rilevare la velocità del veicolo ma non certamente di verificare se tale velocità sia quella effettiva.

 

 

  • E’ illegittimo il verbale se dall’esame dello stesso si evince in modo chiaro ed inequivocabile l’inefficacia nonché l’inidoneità della strumentazione tecnica adoperata per l’accertamento, a causa di una omologazione vetusta e di taratura dell’apparecchiatura non eseguita in un Centro SIT.

 

 

  • La giurisprudenza è univoca nell’affermare che la rilevazione della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche deve essere condotta secondo rigorose procedure accertabili e non lasciare al libero arbitrio e totale discrezionalità degli agenti accertatori.

 

 

  • Per determinare l’osservanza dei limiti di velocità non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente omologate, ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione, il cui fine è quello di vedere riconosciuto il diritto del cittadino, utente della strada, alla certezza della violazione contestata.  

 

 

  • Illegittimo il verbale se vi è la mancata indicazione degli estremi dell’ordinanza di apposizione sulla segnaletica stradale.

 

 

  • Per tutti i verbali che fanno riferimento a segnali di prescrizione, il cittadino sanzionato deve verificare se il segnale abbia sul retro gli estremi dell’ordinanza di apposizione e, una volta impugnato il verbale, può chiedere che l’amministrazione comunale provi l’esistenza a monte di tale provvedimento ottenendo, in caso negativo, l’annullamento del verbale.

 

 

 

  • Illegittimo il verbale se vi è la mancata dimostrazione della corretta funzionalità del dispositivo elettronico.

 

 

  • Quando si contesta una contravvenzione sostenendo che l’apparecchiatura utilizzata può non essere perfettamente funzionante, è il resistente (quindi la Pubblica Amministrazione) che deve portare la prova del corretto funzionamento mediante il deposito di tutta la documentazione relativa al mezzo utilizzato.

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