Equitalia e Tributi

Cartelle di Pagamento Equitalia

 

  • Illegittima la cartella di pagamento per decadenza dell’azione in caso di mancata notificazione della stessa entro il termine del quinto mese dalla consegna del ruolo ex art. 19 comma 2 D.lgs. n. 119 del 1999.

 

 

  • Illegittima la cartella di pagamento che contiene una generica descrizione dei fatti oggetto di contestazione, in quanto contrasta con i principi scaturenti dal dettato normativo della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, uniformanti l’intero sistema burocratico-amministrativo e miranti, principalmente, all’efficienza, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

 

 

  • Illegittima la cartella di pagamento se la pretesa creditoria posta a fondamento della stessa  non è mai stata notificata al ricorrente mediante avviso bonario. L’inesistenza degli atti prodromici alla cartella di pagamento, tra i quali la notificazione dell’avviso bonario, determina la totale ed assoluta declaratoria di nullità insanabile della stessa

 

 

  • Illegittima la cartella di pagamento inviata al contribuente a mezzo del servizio postale se è stata omessa integralmente la relazione di notificazione, la data delle operazioni di notificazione ed in particolar modo la sottoscrizione del notificatore stesso.

 

 

  • L’art. 149 c.p.c. stabilisce expressiis verbis che, ove la notificazione sia effettuata a mezzo del servizio postale, il notificatore “… scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario…”.

 

 

  • La relata di notifica, lungi dall’essere un elemento accidentale del procedimento notificatorio, rappresenta l’atto centrale ed indefettibile di ogni notifica, atteso che attraverso la stessa viene certificata l’attività del notificatore nonché l’esatta corrispondenza tra l’originale e la copia inviata; corrispondenza che può essere riscontrata solamente attraverso la compilazione della relata poiché “… le risultanze di detta relazione non possono essere interpretate o integrate successivamente” (per tutte Cass. civ. n. 11315/2000; n. 5305/1999; n. 9217/1995).

 

 

  • la notifica del provvedimento amministrativo a mezzo posta non si sottrae all’obbligo della compilazione della relata di notifica da parte del soggetto notificatore procedente, ed in caso contrario ne consegue la radicale nullità o inesistenza giuridica della notifica del provvedimento 

 

 

  • Se il contribuente contesta la mancata notifica della cartella di pagamento, l’Agente della riscossione deve produrre in giudizio non solo le relate di notifica ma anche copia della cartella di pagamento medesima.

 

 

  • Il provvedimento amministrativo è illegittimo per violazione dell’art. 24 della Costituzione, dell’art. 3 comma 4 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, e dell’art. 7 comma 1 della legge n. 212 del 2000, se nella comunicazione dell’agente della riscossione non è stata indicata in maniera precisa e dettagliata  la procedura prevista dalla normativa vigente per la tutela giudiziaria delle proprie ragioni,

 

 

  • In tema di bollo auto, l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Dunque, in materia di bollo auto (tassa automobilistica), la cartella esattoriale deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza.

 

 

  • L’opposizione che ha ad oggetto, tra le altre cose, vizi di forma del procedimento esattoriale, in essi compresi quelli strettamente attinenti alla notifica della cartella di pagamento e/o fatti estintivi del titolo esecutivo” quali l’avvenuto pagamento, ovvero l’illegittimità del provvedimento presupposto, il rimedio esperibile è l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (in tal senso Cass. civ., SS.UU., n. 562/2000; 21629/2004).

 

 

  • Illegittima la cartella di pagamento se il verbale posto a fondamento della pretesa creditoria su cui la stessa si basa non è mai stato notificato al contribuente.

 

 

  • La cartella di pagamento è illegittima se il verbale posto a fondamento della pretesa creditoria su cui la stessa si basa non è mai stato notificato al contribuente per palese violazione della procedura prevista dalla normativa vigente in materia di istruttoria del procedimento amministrativo/sanzionatorio ed in particolare dei principi scaturenti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni uniformanti l’intero sistema burocratico-amministrativo nonché per violazione dello statuto del contribuente – legge n. 212 del 2000.  

 

 

  • Illegittima la cartella di pagamento se viene violata la normativa inerente la procedura di notificazione degli atti. Le operazioni di notificazione devono essere svolte secondo le modalità fissate dalle norme del codice di procedura civile, in ottemperanza alla disposizione dell’ art. 14, co.4 della legge 689/81, si deve riconoscere che, tenute presenti le disposizioni degli artt. 148 e 149 c.p.c., la notificazione del provvedimento in cui si accerta la presunta violazione è inficiato da vizi di nullità o inesistenza giuridica insanabile derivante dalla assoluta mancanza di certificazione delle operazioni di notificazione dell’atto se è stata omessa integralmente la relazione di notificazione, la data delle operazioni di notificazione ed in particolar modo la sottoscrizione del notificatore stesso.

 

 

  • Illegittimo il provvedimento amministrativo se la motivazione edotta risulta fondata su un generico richiamo a violazioni di legge e su indicazioni sommarie della descrizione degli addebiti suppostamente dovuti.

 

 

  • I principi scaturenti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni uniformanti l’intero sistema burocratico-amministrativo impongono alla Pubblica Amministrazione l’obbligo di comunicare integralmente la motivazione del provvedimento, imposizione non meramente formale, ma correlata al principio secondo cui la piena conoscenza del provvedimento ai fini dei termini di impugnazione, presuppone la consapevolezza dei vizi che lo rendono non soltanto incidente nella propria sfera giuridica, ma anche lesivo della stessa. L’inosservanza dell’obbligo di portare la motivazione, anche per relationem, del provvedimento amministrativo nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, comporta che quest’ultimo non acquisisca la conoscenza della piena lesività dell’atto

 

 

  • Illegittimo il provvedimento amministrativo se non indica in maniera precisa e dettagliata  la procedura prevista dalla normativa vigente per la tutela giudiziaria delle proprie ragioni.

 

 

  • Il provvedimento amministrativo è illegittimo per violazione dell’art. 24 della Costituzione, dell’art. 3 comma 4 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, e dell’art. 7 comma 1 della legge n. 212 del 2000, se non indica in maniera precisa e dettagliata  la procedura prevista dalla normativa vigente per la tutela giudiziaria delle proprie ragioni

 

 

 

  • La cartella di pagamento va sospesa se si è avanzato nei confronti del contribuente una pretesa creditoria fondata su un provvedimento palesemente  illegittimo. E’ principio pacifico ed assodato quello secondo il quale l’azione del fisco e, più in generale, della Pubblica Amministrazione deve svilupparsi non solo nei limiti imposti dalla legge ma conformandosi, altresì, al principio del neminem laedere, ossia cercando di scongiurare la lesione dei diritti dei cittadini sottoposti all’azione accertatrice (Cass. civ., Sezioni Unite, 722/1999). 

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