Famiglia

Separazione dei coniugi

 

Art. 150 codice civile.

Separazione personale.

E' ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione può essere giudiziale o consensuale.

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.

 

Art. 151 codice civile.

Separazione giudiziale.

La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

 

Art. 154 codice civile.

Riconciliazione.

La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta.

 

Art. 155 codice civile.

Provvedimenti riguardo ai figli.

Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio;

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

 

Art. 155-bis codice civile.

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.

Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

 

Art. 155-ter codice civile.

Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli.

I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

 

 

 

CASISTICA

 

  • L’ex coniuge che non ottempera all’obbligo contributivo per il mantenimento degli figli stabilito dal Giudice commette il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2 c.p..

 

  • In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la mancata corresponsione dell'assegno per il mantenimento del figlio minore stabilito in sede di separazione dei coniugi integra la fattispecie di cui all'art. 570 c.p., in base alla presunzione semplice che il minore sia incapace di produrre reddito proprio (ex plurimis, Cass. pen., Sez. VI, 26/03/2003, n. 26725). 

 

 

  • L’ex coniuge che non ottempera all’obbligo contributivo per il mantenimento degli figli stabilito dal Giudice commette il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice ex art. 388, co. 2 c.p.

 

  • L’elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l'affidamento di minori può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la "frustrazione" delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo (ex plurimis, Cass. pen., Sez. VI, 11/05/2010, n. 33719 e Cass. pen. Sez. VI, 11/06/2009, n. 32846).

 

 

  • L’ex coniuge che con più azioni reiterate nel tempo e aventi il carattere dell’abitualità, lede gravemente l’integrità fisica e morale della moglie e del figlio commette i reati previsti e puniti dagli artt. 572 e 94 c.p.

 

  • L’ex coniuge che si disinteressa del figlio commette il reato di maltrattamenti di minore ex art. 572 c.p.. Detto reato si consuma non soltanto attraverso azioni, ma anche mediante omissioni giacché "trattare" un figlio da parte di un genitore implica almeno il rispetto della norma di cui all'art. 147 c.c. che impone l'obbligo di "mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli".

 

 

  • Se nessuno dei genitori ha i mezzi necessari per provvedere al mantenimento dei figli, spetta ai nonni provvedere a mantenimento dei nipoti. La norma contenuta nell’art. 148 c.c. prevede l’obbligazione sussidiaria e complementare dei nonni al mantenimento dei nipoti, laddove nessuno dei genitori abbia i mezzi necessari per provvedere al mantenimento dei figli.

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