Lavoro e Previdenza
- Rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico-fisica, proposta nei confronti dell’amministrazione datrice di lavoro, che sia qualificabile come azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, se il fatto storico in cui si concretizzerebbe l’inadempimento dell’amministrazione si sia verificato successivamente al 30 giugno 1998 (Cass. SS.UU., ord. 27896 del 19.12.2005);
- L’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare le misure di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l’integrità fisica del lavoratore (ex plurimis Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 8204/2003);
- L’art. 2087 c.c. – avente una funzione sussidiaria ed integrativa delle misure protettive da adottare a garanzia del lavoratore – abbraccia ogni tipo di misura utile a tutelare il diritto soggettivo dei lavoratori ad operare in un ambiente esente da rischi, così come evidenziato espressamente anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 399/1996 in cui afferma che la salute è da riguardarsi come “un bene primario che assurge a diritto fondamentale della persona” ed il cui presidio attiene alla “generale e comune pretesa dell’individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro, che non pongano a rischio questo suo bene essenziale” (Cass. Sez. civ., Sez. Lavoro, n. 4840/2006).
- Fonte della responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro ex art. 2043 c.c. è la lesione del diritto assoluto all’integrità fisica.
- La norma sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. ha la funzione di consentire il risarcimento del danno ingiusto che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento, anche a prescindere dalla sua qualificazione formale in termini di diritto soggettivo, assoluto o relativo (tra le tante Cass. civ., Sez. III, n. 9512/2007; Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 9817/2008).
- Il bene della salute costituisce, come tale, oggetto di autonomo diritto primario assoluto, sicché il risarcimento dovuto per la sua lesione non può essere limitato alle conseguenze che incidono soltanto sull’idoneità a produrre reddito, ma deve autonomamente comprendere il cosiddetto danno biologico, inteso come la menomazione dell’integrità psicofisica della persona in sé per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua dimensione.
- Nel danno sopportato dal lavoratore in conseguenza della mancata osservanza da parte del datore di lavoro – o del soggetto comunque tenuto a garantirne la tutela degli obblighi di sicurezza impostogli dall’art. 2087 c.c. - rientra anche il danno morale quante volte da quell’inosservanza siano derivate al dipendente lesioni personali o uno stato di malattia, acquisendo in tal caso la condotta del datore anche un rilievo penale che giustifica l’attribuzione del risarcimento ex art. 2059 c.c. (Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 4129/2002).
- Nel sistema della tutela risarcitoria di diritto civile il nesso causale del danno con l’attività svolta dal lavoratore consente di ipotizzare, per un fatto che violi contemporaneamente sia diritti che spettano alla persona in base al precetto generale del neminem laedere, sia diritti che scaturiscono dal vincolo giuridico contrattuale, il concorso dell’azione extracontrattuale di responsabilità ex art. 2043 c.c. e di quella contrattuale basata sulla violazione degli obblighi di sicurezza posti a carico del datore di lavoro dall’art. 2087 c.c. (per tutte Cass. civ., Sez. III, n. 8381/2001).
- Il Legislatore del 1995, con la L. n. 335/95 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha stabilito, ai commi 9 e 10 dell'art. 3, che tutti i contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono più essere versati con il decorso di 5 anni. La Suprema Corte, con la sentenza n. 20343/2006, ponendosi nel solco di una consolidata giurisprudenza di legittimità ha ribadito l'applicabilità delle disposizioni in tema di prescrizione di cui alla L. n. 335/95, agli enti previdenziali privatizzati.
- Il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla commessa infrazione, ossia dal giorno della scadenza per l'invio della comunicazione reddituale.
- Il lavoratore è titolare di un diritto irrinunciabile, quale quello alla retribuzione, a fronte dell’attività lavorativa svolta.
- Nel rapporto di lavoro la retribuzione costituisce la prestazione fondamentale posta a carico del datore di lavoro, considerato che ai sensi e per gli effetti della norma contenuta nel primo comma dell’art. 36 della Costituzione “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
- Il lavoratore acquista come corrispettivo dell’attività prestata il diritto ad un congruo trattamento economico, il quale consiste nella corresponsione della retribuzione.
La stessa può essere considerata il corrispettivo della messa a disposizione delle energie lavorative, in quanto costituisce il prezzo di quest’ultima; prezzo che non risponde a criteri strettamente economici poiché sono troppi i fattori sociali e politico – sindacali che si intrecciano nella determinazione del suo ammontare.
- Dal dato normativo delineato dall’art. 36 della Costituzione, è possibile individuare il significato sia del criterio della proporzione, in virtù del quale la retribuzione deve essere determinata secondo un criterio oggettivo di equivalenza alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, sia del criterio della sufficienza che sorregge, o almeno tempera, il rigido criterio proporzionalistico, rispetto al quale assume un’importanza maggiore.
- Il criterio della sufficienza della retribuzione implica che la misura della retribuzione deve oltrepassare il minimo vitale o di sussistenza, al fine di assicurare un livello di vita sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa non soltanto al prestatore come singolo, ma anche alla famiglia dello stesso.
- Oltre alla corrispettività, la quale trova la sua causa nel rapporto di lavoro, e la continuità, dal momento che la retribuzione spetta per tutta la durata del rapporto di lavoro, carattere imprescindibile della retribuzione è altresì l’obbligatorietà, in quanto si tratta di un diritto irrinunciabile del lavoratore.
- All’operatore sanitario che in occasione del servizio e durante il medesimo abbia riportato danni permanenti all’integrità psico – fisica conseguenti ad infezione contratta a seguito di contatto con sangue e i suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti deve essere riconosciuto l’indennizzo previsto dall’art. 3, comma 1, della legge 210/92 (Corte Costituzionale sentenza n. 476 del 26.11.2006)
- Secondo il costante ed univoco orientamento della Corte Suprema di Cassazione – nel caso di virus epatico contratto per ragioni di servizio - il dies a quo va individuato nel momento in cui la persona risulta in grado di ricollegare il suo danno al soggetto responsabile; non è, quindi, solo la manifestazione del danno a determinare la selezione delle azioni risarcitorie sul piano della prescrizione, ma in capo alla persona deve altresì ravvisarsi la possibilità di riferire il pregiudizio subito all'autore della condotta che lo ha generato, poiché solo per questa via si ha la conoscenza/conoscibilità del fatto illecito.
- In caso di infortunio o patologie derivanti dallo svolgimento dell’attività lavorativa, il lavoratore può chiedere all’I.N.A.I.L. il riconoscimento della malattia professionale e la consequenziale corresponsione della rendita e indennità di cui al D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i. nonché il risarcimento del danno biologico ex d.lgs. n. 38/2000 e s.m.i..
- La norma di cui all’art. 2103 c.c. stabilisce in modo chiaro ed inequivocabile che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e che, in caso di assegnazione a mansioni superiori, lo stesso ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva dopo un periodo non superiore a tre mesi.