Convenzione di Istanbul

La Convenzione di Instanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

 

La 'Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica', fu approvata ad Istanbul l'11 maggio 2011.

Ecco cosa prevede.

Il capitolo I riguarda gli obiettivi e fra questi i principali sono: "Proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, rafforzando l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne; predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica; promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell’applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l’eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica".

Viene poi chiarita l’espressione ‘violenza domestica', che "designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima".

La Convenzione, invita poi gli Stati aderenti a inserire "nelle loro Costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parità tra i sessi" e garantire "l’effettiva applicazione di tale principio vietando la discriminazione nei confronti delle donne e procedendo, se del caso, all’applicazione di sanzioni".

Fondamentale appare il richiamo della Convenzione alle "risorse" con l’invito agli Stati a stanziare quelle "finanziarie e umane appropriate per un’adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione". Punto questo in qualche modo non recepito dal testo approvato oggi alla Camera che non prevede alcuno stanziamento di risorse.

C’è poi il capitolo sul monitoraggio e sulla ricerca: "Ai fini dell’applicazione della Convenzione, le Parti si impegnano a raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza; sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l’efficacia delle misure adottate".

La Convenzione fa riferimento inoltre all’importanza delle campagne di sensibilizzazione: "Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini".

Il capitolo dedicato alla ‘Protezione e Sostegno’ sponsorizza 'case rifugio': "Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo".

La Convenzione di Istanbul dedica un capitolo ai ‘Risarcimenti’: "Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla presente Convenzione. Un adeguato risarcimento da parte dello Stato e’ accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all’integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non e’ garantita da altre fonti, in particolare dall’autore del reato, da un’assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Cio’ non preclude alle Parti la possibilità di richiedere all’autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione".

All’art.33 si tiene conto anche della ‘Violenza psicologica': "Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l’integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce. E l’art. 34 fa riferimento agli ‘Atti persecutori (Stalking)': "Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un’altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.

Si considera inoltre la possibilità di concedere lo status di ‘rifugiato’ alle straniere vittime di violenza: "Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale".

Il capitolo IX della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne tratta i ‘Meccanismi di controllo’: all’art. 66 si prevede la costituzione di un ‘Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (‘GREVIO’)’, incaricato di "vigilare sull’attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti.

Ci sono infine i capitoli che riguardano le sanzioni, le misure repressive che "devono essere efficaci" comprendendo anche il carcere e l’estradizione. Previste le aggravanti, se il reato di violenza e’ commesso contro il coniuge o ex, partner o convivente e se è commesso in presenza di un bambino o su un bambino.

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